ZTL: “VARCO ATTIVO” ILLEGITTIMO. Multe annullate.
Le ZTL costrette finalmente a una maggiore trasparenza. Poco gradevole quando diventano trappole per ignari automobilisti. E’ tempo per i Comuni di adeguarsi alle linee guida del Ministero dei Trasporti.
I Comuni si devono adeguare alle nuove linee guida emanate dal Ministero dei Trasporti, per la segnaletica ZTL (zona a traffico limitato) non conforme. La scritta: «Varco Attivo» diventa illegittima e di conseguenza la multa si ritiene nulla!
Troppi EQUIVOCI.
Facciamo chiarezza. Il divieto di accesso nelle ZTL viene segnalato mediante dei display sui quali compare l’ormai nota scritta: «varco attivo», che può generare incertezza e confusione negli automobilisti. Fin troppe volte.
Infatti, l’espressione “varco attivo” potrebbe essere intesa quale sinonimo di: «via libera!». Nulla di più sbagliato.
Dunque, la segnaletica posta in essere non è conforme alle linee guida emanate da parte del Ministero dei Trasporti con la circolare n.U.0005050 del 28.06.2019, notificata regolarmente ai Comuni! Ribadisco: notificata ai Comuni.
Tale circolare contesta la scritta “Varco Attivo” in prossimità delle ZTL e obbliga i Comuni alla sostituzione della dicitura: deve diventare più chiara e coerente.
Questo perché la parola “varco”, nella lingua italiana, significa “passaggio” e non già “controllo”. Tant’è che, alla vista «varco attivo», più di un conducente ha creduto sino ad oggi di poter transitare senza infrangere il Codice della Starda.
Le linee guide approvate in data 28.06.2019, inerenti le ZTL, garantiscono una maggiore trasparenza e comprensione in favore degli utenti della strada.
Infatti, la normativa prevede due scritte: «ZTL Attiva», quando il divieto di transito è in vigore; e «ZTL Non attiva», quando il divieto non è in vigore.
Le nuove linee guida del Ministero dei Trasporti spiegano chiaramente come deve essere la segnaletica, dove si eccepisce la non conformità della segnaletica presente nelle cittadine e dove i Comuni devono adeguarsi sostituendo la segnaletica ad oggi presente in alcuni di essi
La nuova segnaletica stabilisce di tracciare a terra il simbolo “ZTL”, ai varchi di ingresso. Nella segnaletica verticale invece si prevede il classico simbolo “ZTL”, insieme al pannello integrativo con il periodo e/o i giorni di vigenza e/o la fascia oraria di divieto. Il pannello integrativo deve riportare: limitazioni, deroghe ed eccezioni!
Il PMV (il led della segnaletica) deve riportare le seguenti diciture: 1) quando è vigente il divieto: ”ZTL ATTIVA“ (possibilmente di colore rosso); 2) quando non è vigente il divieto ”ZTL NON ATTIVA” (possibilmente di colore verde).
Numerosi Giudici di Pace si sono adeguati alla nuova normativa posta in essere dalla circolare emanata dal Ministero dei Trasporti. Le sentenze emesse a Olbia e Cosenza hanno annullato i verbali per: «Divieto di accesso nelle ZTL segnalato in modo equivoco».
Si eccepisce, inoltre, che nei verbali non viene fatta menzione della relativa ordinanza (e i suoi estremi!) che ha istituito la ZTL e che ha, dunque, limitato l’accesso all’area.
In tali ipotesi l’automobilista non viene messo in grado di conoscere quale autorità amministrativa ha assunto la relativa determinazione (Cfr. Giudice di Pace di Lanciano sent.144/17).
Si contesta inoltre che nel verbale manca la relativa autorizzazione del Prefetto. L’articolo 7 del codice della strada prescrive inoltre che la contravvenzione dovrebbe indicare se i rilievi riscontrati con le telecamere siano stati autorizzati dal Prefetto o meno. Anche questo elemento non viene indicato nel verbale notificato al mio rappresentato (Cfr. Giudice di Pace di Milano 11633/2017).
Fonti: – cir. n.U.0005050 del 28.06.2019 Ministero dei Trasporti; – Giudice di Pace di Lanciano sent.144/17; – Giudice di Pace di Milano 11633/2017. |
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1986. Avvocato (Foro Nord di Napoli). Sì occupa di diritto civile, previdenziale e lavoro, oltre ai reati informatici, tra cui le tematiche inerenti i “Social Network e diritti della personalità”.
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Cel.: 342.601.73.68