Parcheggi: le lacune del Diritto
Giurisprudenza lacunosa e a svantaggio degli automobilisti: per contestare i parcheggi gratuiti “sproporzionati” rispetto a quelli a pagamento occorrono 2 cause (Tar e Giudice di pace): troppo per una multa.
La prima cosa da fare per scoprire quanti parcheggi con strisce bianche deve garantire il Comune è partire dal Codice della strada. È proprio qui che, infatti, si trova una norma che ci può fornire una prima risposta.
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Il comma 8 dell’articolo 7 c.d.s. stabilisce quanto segue: “Se il Comune decide di predisporre delle aree da destinare a parcheggio con custodia o li dia in concessione oppure dispone l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta deve riservare una adeguata area,destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta”.
L’ obbligo non sussiste per:
- le aree pedonali;
- le zone a traffico limitato (cosiddetta Ztl);
- gli agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- le zone di particolare rilevanza urbanistica (ossia per esigenze di traffico) opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta comunale con apposita delibera nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Da ciò la giurisprudenza ha dedotto che, salvo nei quattro eccezionali casi appena elencati, in tutti gli altri posti della città il Comune non può predisporre solo aree di parcheggio a pagamento (quelle cioè contrassegnate con le strisce blu) o con limite di durata, ma deve provvedere a predisporre anche aree di parcheggio gratis (quelle cioè contrassegnate con le strisce bianche.
La norma parla di «adeguate aree» ma non specifica se debba sussistere una specifica proporzione tra aree a pagamento e aree gratis; non dice cioè quanti parcheggi con strisce bianche è necessario prevedere in prossimità di quelli con le strisce blu.
Sulla questione della proporzione dei parcheggi gratis e parcheggi a pagamento è intervenuta una storica sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (Cfr. Cass. S.U. sent. n. 116/2007). Questa ha definito una serie di principi fondamentali della materia. La Corte ha ribadito l’illegittimità (per violazione del citato articolo 7 del Codice della strada) di tutte le delibere comunali e delle ordinanze sindacali che – ad eccezione dei quattro casi in cui la legge ammette le sole strisce blu (ossia: 1, aree pedonali; 2, Ztl; 3, aree del centro storico o di pregio ambientale; 4, zone di rilevanza urbanistica definite dal Comune) – istituiscono parcheggi a pagamento senza che su parte della stessa area o su altra nelle immediate vicinanze siano riservati spazi adeguati destinati alla libera sosta.
L’applicazione della regola sull’alternanza delle strisce blu e bianche – fra l’altro confermata da numerose altre sentenze – è ormai pacifica e mai messa in discussione. Ma nessuna pronuncia ha mai chiarito cosa si debba intendere per «adeguati spazi» e, quindi, quale debba essere il rapporto tra aree di parcheggio gratis e aree a pagamento.
Difficilmente però i giudici potrebbero entrare nel merito, non potendo sindacare le valutazioni fatte dall’amministrazione. In buona sostanza, il giudice potrebbe ritenere valide le multe anche se non c’è una perfetta parità tra parcheggi gratis e parcheggi a pagamento.
Peraltro, il Comune potrebbe anche dichiarare la zona come area a rilievo urbanistico o di pregio storico-ambientale per superare a monte il problema delle proporzioni tra strisce blu e strisce bianche.
Se così fosse, all’automobilista non resterebbe che contestare tale delibera se non sufficientemente motivata. Il Comune, infatti, non può “vincolare” le aree sulle quali non v’è alcuna esigenza di traffico per come invece richiesta dalla legge. In tal caso, però, l’automobilista che voglia far valere i propri diritti dovrebbe prima impugnare al Tar la delibera comunale e poi contestare la multa dinanzi al giudice di pace. Due cause per non pagare un divieto di sosta ci sembrano difficilmente giustificabili.
Immagine: Photo by Elvis Ray on Unsplash
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1986. Avvocato (Foro Nord di Napoli). Sì occupa di diritto civile, previdenziale e lavoro, oltre ai reati informatici, tra cui le tematiche inerenti i “Social Network e diritti della personalità”.
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