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La banca dati dei “cattivi pagatori”


Come funziona l’archivio informatico contenente i dati di creditori e debitori. Quando le segnalazioni sono legittime o illegittime. E’ bene conoscere le ultime norme che regolano fatti tanto delicati.

CRIF è il gestore del principale Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) presente in Italia, chiamato EURISC. Si tratta di un archivio informatico che contiene i dati sui finanziamenti richiesti ed erogati a privati e imprese. Le informazioni contenute nel SIC vengono raccolte e trasmesse a CRIF dalle banche e dalle società finanziarie che aderiscono volontariamente al sistema.

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Le stesse banche e società finanziarie possono consultare le informazioni registrate sul SIC per quei soggetti che richiedono credito al fine di valutarne l’affidabilità – desumibile dalla storia dei finanziamenti e dei rimborsi – e il livello di indebitamento attuale e prospettico. Queste informazioni insieme ad altre fornite alla banca o alla società finanziaria direttamente dal privato sono fondamentali per capire la sostenibilità di un nuovo finanziamento ed evitare situazioni di eccessivo indebitamento.

Il SIC gestito da CRIF raccoglie quindi dagli istituti di credito dati oggettivi sui finanziamenti richiesti e ottenuti da consumatori e imprese.

EURISC non è un archivio di cattivi pagatori, poiché contiene sia dati negativi, relativi a finanziamenti con rimborso non regolare, sia soprattutto dati positivi, relativi a finanziamenti con rimborso regolare (nello specifico il 95% delle posizioni registrate).

Come avviene la registrazione nella banca dati Crif? I dati relativi ai finanziamenti non vengono trasmessi al SIC soltanto in caso di ritardo di pagamento, ma in tutte le seguenti situazioni:

1) in fase di istruttoria, quando la banca o la società finanziaria valuta la richiesta di finanziamento; 2) nel momento in cui viene erogato il finanziamento; 3) durante il periodo di rimborso del finanziamento, con aggiornamenti di norma mensili sui pagamenti effettuati.

In caso di ritardi nei rimborsi del finanziamento, la segnalazione del primo ritardo di pagamento sul rapporto di credito viene resa visibile sul SIC solo in caso di mancato pagamento per 2 mesi consecutivi o 2 rate.

L’istituto di credito deve inviare al consumatore, 15 giorni prima della segnalazione al SIC, una comunicazione che lo avvisi del ritardo e del fatto che tale ritardo verrà segnalato nel SIC, in modo da verificare in tempo eventuali disguidi. La segnalazione di altri ritardi successivi al primo avviene comunque attraverso gli aggiornamenti mensili inviati dall’istituto di credito ai SIC.

La Giurisprudenza della Corte di Cassazione impone delle regole giuridiche:  

la segnalazione di una posizione in sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia o in Crif non può scaturire dal mero ritardo nel pagamento del debito o dal volontario inadempimento, ma deve essere determinata dalla prodromica verifica da parte dell’ente creditizio di una situazione patrimoniale deficitaria, caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non per forza coincidente, con la condizione d’insolvenza (Cass. 1° aprile 2009, n. 7958; Corte di Cassazione n. 15609/2014).

Per la Cassazione è, invece, legittimo, da parte della banca che eroga un prestito, segnalare alla Crif anche il semplice ritardo nel pagamento delle rate mensili ed anche per importi modesti.

La Suprema Corte ricorda che per Crif non valgono, infatti, i medesimi criteri che regolano le segnalazioni nella Centrale Rischi della Banca d’Italia, essendo diverse le “finalità” perseguite dai due istituti. Se, infatti, per la segnalazione nella Centrale Rischi pubblica è necessario l’accertamento di uno stato di insolvenza oggettivo e non un semplice ritardo di pagamento, così non è per le Sic, le quali si limitano a segnalare anche le minime insolvenze.

Si legge, infatti, nella sentenza, che va esclusa, l’applicabilità alla Crif dei medesimi criteri dettati dalla giurisprudenza con riferimento alla Centrale Rischi della Banca d’Italia (Cass. sent. n. 20896/18 del 22.08.2018).

La segnalazione diventa illegittima senza il preavviso mediante raccomandata al cliente. L’indicazione del credito “a sofferenza” presso i sistemi di informazioni creditizie Crif è illegittima se non preceduta dalla comunicazione circa l’imminente registrazione dei ritardi di pagamento da parte dell’intermediario del credito nei confronti del soggetto finanziato (Art. 4, c. 7 del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi di informazioni creditizie).

Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, infatti, l’Istituto di credito è tenuto a notiziare l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati nel registro Crif (Cass. n. 15022/2005; Corte Cost. n. 233/2003).

In caso di mancata comunicazione cautelativa al debitore, sotto il profilo formale, è da ritenere irrituale l’iscrizione per violazione delle succitate disposizioni.

L’istituto bancario/finanziario, perciò, prima di effettuare la segnalazione, deve procedere con la più attenta diligenza possibile all’istruttoria per l’accertamento della posizione di sofferenza del credito.

Ad oggi non sono previste sanzioni in merito alla iscrizione nel sistema in assenza di preventiva comunicazione. Stante la previsione normativa è auspicabile sancire ex lege gli effetti della mancata comunicazione preventiva sulla relativa iscrizione.

Immagine: @thisisramiro un Unsplash

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